Benvenuti nel Blog di Claudio Martinotti Doria, blogger dal 1996


"Non nobis Domine, non nobis, sed nomini Tuo da gloriam", motto dell'Ordine dei Cavalieri Templari, Pauperes commilitones Christi templique Salomonis

"Ciò che insegui ti sfugge, ciò cui sfuggi ti insegue" (aneddotica orientale, paragonabile alla nostra "chi ha pane non ha denti e chi ha denti non ha pane")

"Quello che mi ha sorpreso di più negli uomini dell'Occidente è che perdono la salute per fare soldi. E poi perdono i soldi per recuperare la salute. Pensano tanto al futuro che dimenticano di vivere il presente in tale maniera che non riescono a vivere nè il presente nè il futuro. Sono come se non dovessero morire mai e muoiono come se non avessero mai vissuto."
(Dalai Lama)

"A l'è mei mangè pan e siuli, putòst che vendsi a quaicadun" (Primo Doria, detto "il Principe")

"Prima ti ignorano, poi ti deridono, poi ti combattono. Poi vinci." Mahatma Gandhi

L'Italia non è una nazione ma un continente in miniatura con una straordinaria biodiversità e pluralità antropologica (Claudio Martinotti Doria)

Il proprio punto di vista, spesso è una visuale parziale e sfocata di un pertugio che da su un vicolo dove girano una fiction ... Molti credono sia la realtà ed i più motivati si mettono pure ad insegnare qualche tecnica per meglio osservare dal pertugio (Claudio Martinotti Doria)

Lo scopo primario della vita è semplicemente di sperimentare l'amore in tutte le sue molteplici modalità di manifestazione e di evolverci spiritualmente come individui e collettivamente (È “l'Amor che move il sole e le altre stelle”, scriveva Dante Alighieri, "un'unica Forza unisce infiniti mondi e li rende vivi", scriveva Giordano Bruno. )

La leadership politica occidentale è talmente poco dotata intellettualmente, culturalmente e spiritualmente, priva di qualsiasi perspicacia e lungimiranza, che finirà per portarci alla rovina, ponendo fine alla nostra civiltà. Claudio Martinotti Doria

PER CONTATTI: claudio@gc-colibri.com

Se preferite comunicare telefonicamente potete inviare un sms al 3485243182 lasciando il proprio recapito telefonico (fisso o mobile) per essere richiamati. Non rispondo al cellulare ai numeri sconosciuti per evitare le proposte commerciali sempre più assillanti

Questo blog ha adottato Creative Commons

Licenza Creative Commons
Blog personale by Claudio Martinotti Doria is licensed under a Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Unported License.
Based on a work at www.cavalieredimonferrato.it.
Permissions beyond the scope of this license may be available at www.cavalieredimonferrato.it.


Patriă Montisferrati

Patriă Montisferrati
Cliccando sullo stemma del Monferrato potrete seguire su Casale News la rubrica di Storia Locale "Patriă Montisferrati", curata da Claudio Martinotti Doria in collaborazione con Manfredi Lanza, discendente aleramico del marchesi del Vasto - Busca - Lancia, principi di Trabia

Come valorizzare il Monferrato Storico

La Storia, così come il territorio e le sue genti che l’hanno vissuta e ne sono spesso ignoti ed anonimi protagonisti, meritano il massimo rispetto, occorre pertanto accostarsi ad essa con umiltà e desiderio di apprendere e servire. In questo caso si tratta di servire il Monferrato, come priorità rispetto a qualsiasi altra istanza (personale o di campanile), riconoscendo il valore di chi ci ha preceduti e di coloro che hanno contribuito a valorizzarlo, coinvolgendo senza preclusioni tutte le comunità insediate sul territorio del Monferrato Storico, affinché ognuna faccia la sua parte con una visione d’insieme ed un’unica coesa identità storico-culturale condivisa. Se ci si limita a piccole porzioni del Monferrato, per quanto significative, si è perdenti e dispersivi in partenza.

Sarà un percorso lungo e lento ma è l’unico percorribile se si vuole agire veramente per favorire il Monferrato Storico e proporlo con successo come un’unica entità territoriale turistico culturale ed economica …

Lo stato di emergenza non ha alcuna copertura normativa. Sono tutte disposizioni illegittime, dispotiche e vessatorie

Lo stato di emergenza non ha alcuna copertura normativa 

LA RIPRESA. Per il ministro Speranza ci sono altre ...LA RIPRESA. Per il ministro Speranza ci sono altre ... Il ministro della Salute Speranza in un momento di profonda riflessione e attività sinaptica


Di https://www.labparlamento.it/stato-di-emergenza/

Dal 31.1.2020 siamo adusi a barcamenarci con parole terrifiche e catastrofiche. Proprio in questa data il Consiglio dei Ministri ha approvato la prima deliberazione di stato di emergenza nazionale per l’epidemia, poi pandemia, causata dal Covid-19, prorogato più volte e, da ultimo, sino al 31.12.2021.

Quando il massimo organo collegiale del Governo adotta, e reitera, un atto, si dà per scontato che il presupposto per la sua emanazione esista, ossia che al momento della dichiarazione sia presente una situazione, prevista dalla legge, determinante l’emergenza nazionale.

Esiste? Come abbiamo già scritto e documentato, la nostra risposta è “No”. Il d.lgs. 1/2018 indica come presupposto necessario ed imprescindibile per la dichiarazione di emergenza comunale, regionale o nazionale – a seconda della dimensione – una calamità naturale. 

Invitiamo il lettore a cercare la definizione di calamità naturale. Non ne troverà alcuna che inglobi l’epidemia o la pandemia, o solo minimamente le associ, per il semplice motivo che sono dimensioni di crisi del tutto diverse fra di loro.

Stato di emergenza: la pandemia può dirsi realizzata soltanto in presenza di queste tre condizioni.

Dal dizionario di medicina: pandemia, ossia “una epidemia con tendenza a diffondersi ovunque, cioè a invadere rapidamente vastissimi territori e continenti. La pandemia può dirsi realizzata soltanto in presenza di queste tre condizioni: un organismo altamente virulento, mancanza di immunizzazione specifica nell’uomo e possibilità di trasmissione da uomo a uomo; epidemia, ovverosia  una manifestazione collettiva d’una malattia (colera, influenza ecc.), che rapidamente si diffonde fino a colpire un gran numero di persone in un territorio più o meno vasto in dipendenza da vari fattori, si sviluppa con andamento variabile e si estingue dopo una durata anche variabile.”.

Per il dizionario Franceschetti la calamità naturale si configura dinanzi ad “ogni fatto catastrofico, ragionevolmente imprevedibile, conseguente a eventi determinanti e a fattori predisponenti tutti di ordine naturale, e a loro volta ragionevolmente imprevedibili“.

La calamità naturale, pertanto, non ha nulla a che fare con l’epidemia-pandemia. Il Legislatore, nel redigere un testo onnicomprensivo sulla Protezione civile come il d.lgs. 1/2018, non avrebbe dovuto indicare, almeno una volta, il rischio epidemico fra quelli a causa dei quali occorre intervenire, previa dichiarazione di stato di emergenza comunale, regionale o nazionale?

Curioso che il Legislatore citi nel dettaglio l’inquinamento marino all’art. 24, comma 8, d.lgs. 1/2018, ma non faccia alcun riferimento all’epidemia.

Certamente non è credibile inserire il plesso epidemia-pandemia nella locuzione “rischio igienico-sanitario”, ex art. 16, comma 2, d.lgs. 1/2018.

Il rischio igienico sanitario – di competenza delle ASL – individua e valuta i fattori di rischio chimico e biologico, oltre le relative misure di prevenzione e protezione per la salute dei lavoratori, dei consumatori e degli utenti, nonché le misure di sicurezza per la salubrità degli ambienti di lavoro e professionali, di ristorazione, intrattenimento e commercio, degli edifici e delle strade a partire dalla raccolta e gestione dei rifiuti e, infine, degli alimenti e dei prodotti eno-agro-gastronomici.

Dentro i piccoli argini del rischio igienico sanitario –  di competenza legislativa esclusiva delle Regioni – vogliamo cooptare le dimensioni nazionali ed internazionali di una pandemia, di spettanza normativa esclusiva dello Stato?

Sappiamo che la realtà è scioccante, ma non esisteva – e, quindi, non esiste – alcuna base normativa per la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale per rischio epidemico.

La tecnica legislativa non è acqua fresca ma un metodo puntuale, fornito di regole rigorose, di redazione di testi normativi. Se il Legislatore omette in un articolato di inserire una dicitura rimandante ad una fenomenologia ben precisa, significa che non vuole disciplinare al riguardo; né la Costituzione soccorre ai fieri tedofori della emergenza, in quanto essa prevede uno solo “stato di eccezione”: quello di guerra (artt. 78 e 87 Cost.).

Stato di emergenza: la giurisprudenza già si è pronunciata in questo senso

La giurisprudenza già si è pronunciata in questo senso. Ecco parte della motivazione della ordinanza della VI sezione civile del Tribunale di Roma del 16.12.2020.

Va rammentato infatti che con deliberazione del 31.1.2020 il Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, … ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale in conseguenza del rischio sanitario derivante da agenti virali trasmissibili … Però, con le parole della succitata giurisprudenza (giudice di pace di Frosinone, ndr): ‘Se si esamina la fattispecie richiamata dalla deliberazione sopra citata si potrà notare che non si rinviene alcun riferimento a situazioni di ‘rischio sanitario’ da, addirittura, ‘agenti virali’. 

Infatti, l’articolo 7, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 1/18 stabilisce che ‘gli eventi emergenziali di protezione civile si distinguono: … c) emergenze di rilievo nazionale connessi con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo’. Sono le calamità naturali, cioè terremoti; valanghe; alluvioni, incendi ed altri; oppure derivanti dall’attività dell’uomo, cioè sversamenti, attività umane inquinanti ed altri. Ma nulla delle fattispecie di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 1/18 è riconducibile al ‘rischio sanitario’. A ciò è doveroso aggiungere, sempre con le parole del giudice sopra menzionato, che ‘i nostri Padri Costituenti hanno previsto nella Costituzione della Repubblica una sola ipotesi di fattispecie attributiva al Governo di poteri normativi peculiari ed è quella prevista e regolata dall’articolo 78 e dall’articolo 87 relativa alla dichiarazione dello stato di guerra. Non vi è nella Costituzione italiana alcun riferimento ad ipotesi di dichiarazione dello stato di emergenza per rischio sanitario e come visto neppure nel D.Lgs. n. 1/18. In conseguenza, la dichiarazione adottata dal Consiglio dei Ministri il 31.1.2020 è illegittima, perché emanata in assenza dei presupposti legislativi, in quanto nessuna fonte costituzionale o avente forza di legge ordinaria attribuisce il potere al Consiglio dei Ministri di dichiarare lo stato di emergenza per rischio sanitario’.”.

Quando il diritto “perde consenso” la Storia ci dovrebbe insegnare qualche cosa.

Nessun commento: