di Marco Della Luna
marcodellaluna.info
Il
fondo della questione giuridica sulla normazione dell’emergenza, e la
chiave per smascherarla, sta nella categoria giuridica di eccesso di potere amministrativo ed eccesso di potere legislativo. Ritengo che sia quello il punto su cui battere per contrastare la costruzione della dittatura sanitaria.
La normazione pandemica viola in diversi altri modi la Costituzione e i
Diritti dell’Uomo come statuiti dal Trattato di Norimberga, dalla
Convenzione di Oviedo, da regolamenti europei etc.; ma la violazione
fondamentale, a cui tutte le altre vanno collegate per comprendere la
realtà di ciò che stanno facendo, è l’eccesso di potere.
In ambito
amministrativo si ha la nullità del provvedimento quando l’autorità
amministrativa, cioè il potere esecutivo, emette provvedimenti al di
fuori dei propri poteri, per es. che invadono la sfera degli altri due
poteri, quello esecutivo o quello giudiziario; si ha invece l’eccesso di
potere nei seguenti casi: a)sviamento di potere, ossia quando il
provvedimento è emesso da un soggetto che ha il potere di emetterlo, ma
persegue un fine improprio; falsità del presupposto; travisamento o
erronea valutazione dei fatti; difetto di motivazione; illogicità;
disparità di trattamento; ingiustizia manifesta; violazione di legge..
Orbene,
prima con Conte e poi con Draghi abbiamo visto il governo, il potere
esecutivo, con i famosi dpcm e le ordinanze, servirsi in modo
sistematico di provvedimenti amministrativi, cioè del potere esecutivo,
per emanare norme di carattere generale, che sono riservate al potere
legislativo, e, ancora peggio, per sospendere diritti e libertà
costituzionali fondamentali.
All’inverso, con la normativa sulla
vaccinazione forzata, dal decreto legge 44 al Green Pass allargato,
assistiamo all’eccesso di potere legislativo, cioè sistematico abuso del
potere legislativo per invadere il campo del potere esecutivo, con
provvedimenti legislativi che hanno carattere di provvedimenti
esecutivi, cioè che si applicano direttamente ai casi singoli.
Questo
tipo di abuso serve ad eludere le norme che garantiscono la
correttezza, legalità e sindacabilità dei provvedimenti amministrativi, i
quali possono essere presi solamente attraverso un iter che consente ai
cittadini interessati di interloquire, presentare informazioni,
obiezioni, richieste, proposte. Il governo Draghi, facendo leggi che
invadono la sera esecutiva, e che operano come provvedimenti
amministrativi, elude quindi il diritto di partecipazione dei cittadini e
inoltre, poiché le leggi come tali non possono essere impugnate davanti
al tribunale amministrativo, elude anche il diritto alla tutela
giudiziaria, consacrato dall’articolo 24 della Costituzione, che il
cittadino avrebbe se le disposizioni contenute in quei decreti leggi e
in quelle leggi fossero correttamente emanate mediante atti
provvedimentali amministrativi. Ossia, di fronte a un provvedimento
amministrativo illegittimo per determinate ragioni, il cittadino può
ottenere giustizia dal Tar, il quale valuta la conformità del
provvedimento alla legge, agli scopi dichiarati, alla logica, alle
regole procedurali – cosa che non è possibile quando il provvedimento è
adottato direttamente mediante un DL o una legge.
Questo tipo di
eccesso di potere per sconfinamento è stato riconosciuto come
incostituzionale dalla consulta, la quale ha stabilito che, contro tali
eccessi, è necessario che i giudici a cui i cittadini sottopongono le
eccezioni di incostituzionalità verso tali leggi, abbiano un ampio
diritto al sindacato di costituzionalità da parte della consulta stessa.
Ma
il concetto di eccesso di potere legislativo si estende ad altre
figure, nella giurisprudenza della Corte Costituzionale. Ricorre infatti
anche quando il potere legislativo
-persegue un fine illegittimo;
-o contrario a quello dichiarato;
-o serve interessi impropri;
-o è esercitato formulando disposizioni illogiche, incomprensibili, contraddittorie, manifestamente inidonee.
Tali vizi ricorrono in tutta la legislazione pandemica, in particolare del decreto-legge 44 e del Green Pass.
Tali vizi sussistono tutti, macroscopicamente.
L’azione del governo e della politica ha perseguito e sta perseguendo evidentemente due fini strategici:
- vaccinare
quante più persone possibili, cioè dare a Big Pharma il massimo dei
profitti e il massimo dei dati sperimentali, senza riguardo per la
effettiva necessità, l’efficacia e la dannosità e i risarcimenti,
stimolando forse con la vaccinazione di massa il sorgere di nuove
varianti che producano bisogno di sempre nuovi vaccini a profitto di Big
Pharma; e infine sostenendo questa campagna con la propaganda, la
censura e le sovvenzioni ai medici e ai mass media collaborazionisti;
- sovvertire
la Costituzione instaurando un potere autocratico libero da ogni
vincolo di legalità e divisione dei poteri, dove il governo usa
liberamente provvedimenti amministrativi per togliere diritti
costituzionali, provvedimenti legislativi per eludere le garanzie e la
sindacabilità dell’atto amministrativo: il piano della P2, di Licio
Gelli, se ricordate, compresa la repressione del dissenso, e la
sottoposizione della vita delle persone al potere corporate: se per
lavorare, socializzare, studiare, viaggiare etc. dobbiamo tutti
vaccinarci o tamponarci, siamo sudditi dei produttori di vaccini e
tamponi – che poi sono controllati dagli stessi soggetti che detengono
gran parte del debito pubblico italiano e gli danno il rating, e
decidono la politica dello Stato.
Tale piano era già
delineato allorché, nel settembre 2014, Renzi e il Partito Democratico,
nell’incontro alla Casa Bianca, consegnarono l’Italia a Big Pharma come
capocavia della vaccinazione forzata di massa, ossia la resero capofila
della sperimentazione del dominio della popolazione con mezzi biologici.
Poco dopo mandarono al Quirinale Sergio Mattarella. Due anni dopo
arrivò in Italia, unico caso al mondo, la vaccinazione obbligatoria con
10 vaccini di tutti i bambini cominciando a un’età in cui neanche si è
strutturato il sistema immunitario. Nel 2021, unico caso al mondo, Green
Pass e obbligo vaccinale. Ecco perché Draghi impone sempre più
energicamente la vaccinazione, mentre gli altri governi vanno in senso
opposto: vi erano accordi internazionali. Era tutto programmato. La
salute pubblica non c’entra un fico secco coi vaccini e col Green Pass.
Sperimentano tecniche di controllo sociale, di bio-potere. E tengono
segreta buona parte di ciò che iniettano e soprattutto dei suoi effetti.
E
siccome era tutto programmato a questi fini illeciti ed eversivi,
siccome tutta la legislazione pandemica persegue chiaramente questi due
illeciti fini e non la salute pubblica, allora è tutta affetta da
eccesso di potere e da incostituzionalità.
Non è difficile
dimostrare (vi è già molta letteratura al riguardo) che la normativa
pandemica viola molte norme costituzionali, né che la gestione della
pandemia ha calpestato la salute pubblica, né che il Green Pass non ha
alcuna base scientifica e serve solo a forzare la gente a vaccinarsi per
esercitare diritti fondamentali, e che anche la vaccinazione dei
bambini è priva di senso ai fini della salute, quindi serve solo ad
arricchire Big Pharma e a rispettare gli impegni assunti dal governo
Renzi a spese degli italiani.
Forse un giorno non lontano si potrà
anche dimostrare che la cricca politica, al fine di attentare alla
Costituzione, abbia usato la violenza, consistente nel terrorismo basato
su dati e tamponi falsi, sul ricatto vaccinale, sull’abuso della forza
pubblica In tal caso si configurerà il reato di attentato alla
Costituzione (art. 283 CP). Forse si arriverà a dimostrare che la
medesima cricca abbia favorito il diffondersi del contagio omettendo o
ritardando misure di contenimento, nel qual caso ricorrerebbe il reato
di epidemia dolosa (art. 483 CP). Forse risulterà persino che il
protocollo di vigile attesa e tachipirina, responsabile di gran parte
dei decessi per Covid, sia stato studiato proprio per fare una strage
continua (art. 422 CP), che alimenti il terrore popolare e il consenso
intorno ai provvedimenti anti-costituzionali e alla campagna vaccinale, e
che al medesimo fine siano state scoraggiate farmaci poco costosi e
cure efficaci, soprattutto domiciliari.
Vediamo infine in dettaglio alcuni elementi di incostituzionalità per eccesso di potere specifici del DL 44/2021.
Sussiste
l’incompatibilità con l’art. 3 Cost. dell’intero DL 44/2021 e legge di
conversione, perché essi ledono il principio di ragionevolezza e
incontraddittorietà, laddove prescrivono la vaccinazione contro il virus
Sars-Cov-2, mentre non vi erano e non vi sono vaccini autorizzati
contro tale virus, ma solo contro la malattia Covid 19; e altresì perché
strutturalmente e sistematicamente equivoca parlando ora di obbligo,
ora di requisito (due categorie giuridiche reciprocamente escludentisi),
e contemporaneamente esige il rilascio di una dichiarazione di consenso
informato, la quale non può sussistere, dato che si ignorano gli
effetti di lungo e medio termini, non essendo tali termini ancora
decorsi, ovviamente.
Ricorre un’ulteriore profilo di
incostituzionalità nella violazione della divisione dei poteri dello
Stato. Una legge del tipo di quella in questione, avendo carattere
provvedimentale, siccome si applica direttamente alle persone senza
mediazione del potere esecutivo, e avendo le caratteristiche della personalità riguardo ai destinatari, la concretezza riguardo al contenuto e gli effetti eccezionali,
in passato, costituisce uno sconfinamento del legislatore nell’ambito
dell’esecutivo. La Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi in
numerose casistiche, ha escluso tale inammissibilità, ma ha affermato
che spetta a essa Corte uno stretto controllo di costituzionalità del
rispetto del principio di ragionevolezza:
il
diritto di difesa del cittadino non viene annullato, ma si connota
secondo il regime tipico dell’atto legislativo adottato, trasferendosi
dall’ambito della giustizia amministrativa a quello proprio della
giustizia costituzionale; tuttavia, il sindacato di costituzionalità
sotto il profilo della non arbitrarietà e ragionevolezza delle scelte
deve essere tanto più rigoroso quanto più marcata è la natura
provvedimentale dell’atto legislativo sottoposto a controllo
Corte Costituzionale n.116/2020 Consiglio di Stato – IV sez. – sentenza n. 2409 del 22-05-2021
Rispetto al DL 44 e alle norme sul Green Pass, l’illegittimità costituzionale dell’art. 34 bis ricorre per
violazione degli artt. 117 primo e terzo comma e 120 della
Costituzione, derivante dalla riconducibilità della materia in esame
alla tutela della salute, con conseguente limitazione della funzione
legislativa ordinaria alla sola fissazione dei principi fondamentali.
Nella
suddetta sentenza, la Corte Costituzionale ha anzitutto rilevato che
gli artt. 6 e 7 Cedu sono invocabili come norme interposte, la cui
osservanza è richiesta dall’art. 117 comma 1 della Costituzione.
L’iter
argomentativo che ha condotto il giudice delle leggi, in quella
sentenza, a ritenere fondata la questione di legittimità costituzionale,
ruota attorno alla valorizzazione del ruolo del procedimento
amministrativo “nell’amministrazione partecipativa disegnata dalla
legge 7 agosto 1990 n.241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”).
Osserva la Corte (i) che il procedimento amministrativo costituisce il luogo elettivo di composizione degli interessi, in quanto
[è]
nella sede procedimentale […] che può e deve avvenire la valutazione
sincronica degli interessi pubblici coinvolti e meritevoli di tutela, a
confronto sia con l’interesse del soggetto privato operatore economico,
sia ancora (e non da ultimo) con ulteriori interessi di cui sono
titolari singoli cittadini e comunità, e che trovano nei princìpi
costituzionali la loro previsione e tutela
(ii) e che la modalità dell’azione amministrativa deve poter emergere
a livello giuridico-formale, quale limite intrinseco alla scelta legislativa
Sulla scorta di simili premesse, si legge nella sentenza che se la materia “per la stessa conformazione che il legislatore le ha dato”
presenta i tratti della materia amministrativa, allora ne consegue
l’applicazione delle garanzie tipiche del procedimento amministrativo.
In
applicazione di tale ultimo criterio ermeneutico, rileviamo che
l’oggetto delle leggi-provvedimento vacciniste ha le caratteristiche
della materia amministrativa e che la complessità delle scelte e degli
interessi in gioco (legati alla tutela della salute) e le ricadute su
tutte le strutture sanitarie regionali, avrebbero postulato una
istruttoria amministrativa approfondita, fisiologicamente non
appartenente all’iter di formazione delle leggi.
La qualificazione
della materia come tipicamente amministrativa ha inoltre una specifica
proiezione sulla fase successiva, quella del vaglio giurisdizionale, nel
senso che sarebbe destinata a produrre un contenzioso specifico
centrato sul rispetto delle regole del procedimento, quali il difetto di
partecipazione degli interessati, che non si potrebbe addebitare
all’atto legislativo in quanto elemento estraneo al relativo
procedimento; e ciò è palese nella fattispecie con riferimento
all’individuazione delle mansioni e delle attività professionali che
“necessariamente” comportano il rischio di contagio, con la conseguenza
che la disposizione di legge è, in questa parte, oggettivamente
indeterminata e indeterminabile, quindi irragionevole e incompatibile
con l’art. 3 Cost.
Orbene, l’art. 4, come tutto il DL 44/2021 e la
legge di conversione 76/2021, riveste, e in misura molto più marcata,
estesa e penetrante, fino ad incidere nella libertà biologica delle
persone e nel loro diritto al lavoro, quei medesimi caratteri, sopra
individuati dalla Consulta, che hanno indotto la medesima a dichiarare
incostituzionale la norma là contestata. Ancor più ciò vale per la
normativa che impone il Green Pass.
Nel formulare queste eccezioni
di incostituzionalità bisogna assicurarsi che il magistrato accetti la
realtà, ossia che è diffusa la pratica del lobbying (gruppi di interesse
pagano i politici per ottenere provvedimenti legislativi e
amministrativi di favore), che i governi portano avanti interessi di
parte (non necessariamente quelli collettivi o nazionali), che
dipendono più dal grande capitale apolide che dai cittadini, e che i
parlamentari rappresentano innanzitutto chi li sponsorizza e non chi li
ha votati, quindi la legittimazione parlamentare è soltanto teorica.
Avv. Marco Della Luna