Super Green Pass aberrazione giuridica. E’ obbligo vaccinale indiretto
Super Green Pass: se voglio andare al teatro o al ristorante devo per forza vaccinarmi senza che la legge me lo imponga espressamente
di Paolo Becchi e Giuseppe PalmaSuper Green Pass, non è più sufficiente il green pass da tampone, che invece resta valido per andare a lavorare
Il Consiglio dei Ministri ha diramato la bozza, in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, del cosiddetto super green pass o green pass rafforzato. Vediamo cosa prevede.
Anzitutto viene esteso l’obbligo vaccinale, oltre che per il personale medico-sanitario (già in vigore dalla primavera) che adesso è obbligato anche alla terza dose del vaccino, a tre ulteriori categorie a partire dal 15 dicembre: a) al “personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia…”; b) al “personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico”; c) ai “dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni” predette. In pratica il vaccino diventa obbligatorio anche a scuola e per il personale delle forze dell’ordine; tuttavia, il decreto nulla chiarisce sull’Università – a meno che non la si voglia far rientrare nel generico “sistema nazionale di istruzione” – e sugli insegnanti/docenti di ogni ordine e grado. ma ormai ci siamo abituati, possono fare e disfare quello che vogliono.
La novità più rilevante del decreto è l’introduzione del super green pass. A partire dal 29 novembre (fino a quando non è specificato!), l’art. 5 del decreto legge prevede che “Nelle
zone gialla e arancione, la fruizione dei servizi, lo svolgimento delle
attività e degli spostamenti, limitati o sospesi ai sensi della
normativa vigente, sono consentiti esclusivamente ai soggetti in
possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo
9, comma 2, lettere a), b) e c-bis)” del decreto-legge 22 aprile
2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,
n. 87, vale a dire unicamente con green pass ottenuto a seguito di
vaccinazione o di avvenuta guarigione da Covid. Chi si rifiuta
verrà sospeso dal lavoro e dalla retribuzione sino al termine dello
stato di emergenza, la cui durata in sostanza è ormai a tempo
indeterminato.
Questo significa che, in zona gialla o arancione, per andare al
ristorante, al bar (seduti), al cinema, al teatro, ai musei, in piscina,
a feste, eventi culturali, cerimonie pubbliche, discoteche etc occorre
il certificato verde da vaccinazione o da avvenuta guarigione. Non è più sufficiente il green pass da tampone, che invece resta valido (48 ore se da tampone rapido, 72 ore se da molecolare) per andare a lavorare,
per accedere in albergo o negli spogliatoi delle attività sportive,
oppure per prendere treni regionali o interregionali, ma anche per
usufruire dei mezzi di trasporto pubblico locale (novità rilevante),
dove i controlli potranno avvenire a campione.
In pratica, per le Regioni che andranno in zona gialla o
arancione, non scatteranno più le chiusure previste dalla normativa
precedente ma per poter usufruire dei servizi sopra citati occorrerà
essere vaccinati o guariti. Le predette misure si applicano
anche in zona bianca, ma “solo” dal 6 dicembre al 15 gennaio, salvo
proroghe. Per quanto concerne le zone rosse si applicano invece le norme
vigenti, cioè tutti a casa, salvo eventuali nuove norme che modifichino
quelle già in vigore.
In terzo luogo, è prevista la riduzione della validità temporale del green pass da vaccinazione, che passa da 12 a 9 mesi, con la possibilità di fare la terza dose già dopo cinque mesi dalla seconda. In pratica lo yo-yo della validità della certificazione verde. Segno tangibile del fatto che la protezione offerta dal vaccino è solo di pochi mesi.
Problemi di natura giuridica.
Il decreto-legge non specifica espressamente la
durata delle norme che impongono il green pass da vaccinazione o
guarigione nelle zone gialle o arancioni, valide dal 29 novembre ma fino
a quando non si sa. Trattandosi di norme strettamente collegate alla dichiarazione dello stato di emergenza,
occorreva stabilire un termine (ad esempio quello della fine dello
stato di emergenza), ma l’art. 5 del decreto nulla dice a riguardo,
limitandosi a prevedere che “le disposizioni di cui al comma 1 si
applicano a decorrere dal 29 novembre 2021. Fino al 5 dicembre 2021 è
consentito la verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19
in formato cartaceo nelle more di quanto previsto dall’articolo 6, comma
2”. Fine pena mai? In tal modo viene meno il requisito essenziale
della temporaneità delle restrizioni emergenziali, cioè dei “limitati e
predefiniti periodi di tempo” strettamente connessi allo stato di
emergenza. Una prova, l’ennesima, che stiamo andando verso lo stato di
eccezione;
Il fatto che in zona gialla o arancione, ma anche in zona bianca
(quantomeno fino al 15 gennaio), per poter svolgere alcune attività sia
obbligatorio dotarsi di green pass da vaccinazione o da avvenuta guarigione, significa che il governo ha introdotto l’obbligo vaccinale indiretto.
Se voglio andare al teatro o al ristorante devo per forza vaccinarmi
senza che la legge me lo imponga espressamente. Un ricatto degno dei
peggiori regimi totalitari, una aberrazione giuridica che merita qualche
osservazione. L’art. 32 della Costituzione prevede che un trattamento
sanitario obbligatorio sia possibile solo per legge, che in ogni caso
non può violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
Qui c’è un atto avente forza di legge (quindi la “legge” c’è), che
tuttavia non introduce un trattamento sanitario obbligatorio ma costringe di fatto i cittadini a vaccinarsi
se vogliono andare a mangiare una pizza al chiuso o a vedere un film al
cinema (tanto per citare due esempi). Un obbligo indiretto
all’iniezione per esercitare i propri diritti fondamentali. Un modo di
legiferare ricattatorio, che non ha niente a che fare con la democrazia.
Quest’ultimo punto è sicuramente uno di quelli sui quali la Corte costituzionale non potrà tacere, anche se occorrono molti mesi – se non addirittura anni - prima di arrivare ad una pronuncia visto il procedimento farraginoso per adire la Consulta. Ricorrere ai tribunali amministrativi regionali non serve praticamente a nulla, visti i precedenti. L’unica strada praticabile, per i soli soggetti obbligati espressamente al vaccino (personale sanitario, scolastico e forze armate che resterebbero senza lavoro e senza stipendio in caso di rifiuto), è quella di ricorrere alla sezione lavoro del tribunale ordinario competente. Lì lo stato di diritto, per ora, funziona ancora.
Sperare che le cose possano cambiare in Parlamento nei prossimi sessanta giorni, cioè nella fase di conversione in legge del decreto, è invece fiato sprecato. Le Camere sono ormai officine di produzione di modelli tirannici già preconfezionati dal Governo. Più si va avanti e più l’esecutivo alza l’asticella delle restrizioni, fino ad arrivare alla totale asfissia delle libertà fondamentali. L’operazione-Draghi a questo è servita: togliere di mezzo ogni forma di opposizione e consegnare il potere assoluto nelle mani di un solo uomo e della sua “cabina di regia”, cioè dell’Imperatore e del suo consilium principis.
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