Verso l’Obbligo di Cura per i Sani?
https://www.conoscenzealconfine.it/oltre-il-covid-verso-l-obbligo-di-cura-per-i-sani/
di Carlo Iannello
L’emergenza (passata) come giustificazione per introdurre deroghe radicali ai principi ordinari destinate a diventare le regole ordinarie del futuro.
“Questa idea di curare i sani è solo l’ultimo atto di una strategia che inizialmente è partita allargando artificialmente la platea dei malati. Non è un caso che i valori-soglia considerati un tempo normali per la glicemia, il colesterolo o la pressione arteriosa siano stati progressivamente abbassati: per ognuno di questi aggiustamenti, è cresciuto a dismisura il numero di persone cui prescrivere medicinali”. (Silvio Garattini, direttore dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri di Milano, Il Fatto quotidiano on line, 29 novembre 2011)
Il 30 novembre 2022 la Corte costituzionale si pronuncerà sulla legittimità costituzionale dell’obbligo vaccinale.
Quello che mi pare opportuno mettere chiaramente in evidenza è che la posta in gioco, questa volta, è molto alta. Non si tratta di una di quelle decisioni in cui il bilanciamento fra diritti e interessi opposti si può spostare di poco, oscillando di più verso la libertà o verso i suoi limiti, ma restando saldamente ancorato al solco tracciato dalla Costituzione e ribadito da decenni di giurisprudenza costituzionale.
La decisione in tema di legittimità costituzionale dell’obbligo vaccinale imposto ai sanitari per il Sars-Cov-2, per come è stata impostata e portata sul tavolo della Consulta, rischia, infatti, di compromettere seriamente una libertà fondamentale, superando – inaspettatamente – una consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, intere biblioteche sull’art. 32 Cost., e ponendo – infine – le premesse per un radicale cambiamento del rapporto tra i cittadini e le autorità sanitarie: la libertà di cura, per come è stata tradizionalmente intesa, potrebbe diventare un ricordo del passato.
Pare incredibile che l’opinione pubblica, sempre attenta a ogni movimento che possa mettere in pericolo la tenuta della Costituzione e dei suoi principi, non si sia resa conto della rilevanza della posta in gioco. L’assenza di un dibattito serio, acceso, articolato, plurale, lascia perplessi.
Non si è compresa la portata della questione sottoposta alla Corte perché si ritiene, erroneamente, che la Consulta sia stata chiamata a decidere se i vaccini per il Sars-Cov-2 siano buoni o meno, efficaci o inefficaci. Come se la Consulta fosse un’autorità medica e il dibattito fosse rimasto bloccato agli argomenti che lo hanno caratterizzato nel corso degli ultimi due anni, del quale si ripropongono, fuori tempo massimo, i medesimi stereotipi. Chi dubita dell’efficacia dei vaccini, è visto come un no vax. Chi invece si fida della loro bontà, un pro vax.
Le cose, purtroppo, non stanno affatto così. Non sarà affatto questo il copione che troverà sul proprio tavolo la Consulta. Innanzitutto, la Consulta è un giudice, non un’autorità medica: non è chiamata a dare alcun giudizio medico sulla vicenda, ma solo risposte giuridiche a questioni giuridiche. Inoltre, la sua decisione non potrà in alcun modo modificare il modo in cui la pandemia è stata gestita, ma ben potrà, al contrario, condizionare pesantemente il nostro futuro.
Ad essa sono state poste delle questioni giuridiche: su queste dovrà pronunciarsi, avallandole o meno, con la sua autorevolezza di interprete ultimo della Carta costituzionale e con la sua profonda cultura giuridica.
Il problema è che il 30 novembre i giudici costituzionali si troveranno a dover affrontare alcune argomentazioni ‘inedite’, che contrastano radicalmente non solo con l’interpretazione consolidata dell’art. 32 Cost., ma anche con la stessa razionalità liberal-democratica delle vaccinazioni obbligatorie. Argomentazioni proposte, paradossalmente, proprio da chi, per primo, ha avanzato i dubbi di illegittimità costituzionale della normativa in tema di obbligo vaccinale per il Sars-Cov-2.
Dalla risposta che la Consulta darà alle domande e – soprattutto – alle argomentazioni giuridiche prospettate dipenderà il modo in cui, come comunità nazionale, interpreteremo la libertà di cura nei prossimi anni. In particolare, sapremo se di questo “diritto” rimarrà inalterata la sua tradizionale consistenza, oppure se questa libertà è destinata a cambiare radicalmente contenuto, fino ad annullarsi.
Non si riesce davvero a comprendere da cosa derivi non solo l’assenza di consapevolezza, ma addirittura la ritrosia ad approfondire il tema. Rari sono stati i commenti alle numerosissime ordinanze che si trovano sul tavolo della Consulta. Assenti i dibattiti che normalmente precedono importanti decisioni della Corte cui, normalmente, tutta la comunità accademica partecipa nella forma di “amicus curiae”. Così come mancano i consueti interventi sulla stampa che danno conto delle questioni proposte e delle soluzioni possibili.
Non c’è nulla di tutto questo. Come se, si ribadisce, si immaginasse che sul tavolo della Consulta si inscenerà uno dei tanti scontri tra no vax e pro vax, cui l’informazione mediatica degli ultimi anni ci ha abituato. Si vagheggia, cioè, un contenzioso irreale e ci si affida, ancora una volta, agli stereotipi che si sono consolidati, soprattutto nell’informazione di massa, in questi ultimi anni.
Stereotipi che se erano inadatti a comprendere la complessità delle posizioni in campo due anni fa, figuriamoci come possono aiutarci oggi nello studio di questioni squisitamente giuridiche poste dalle ordinanze di rinvio, i cui esiti, si ribadisce, se certamente non potranno cambiare il passato, potrebbero invece condizionare il nostro futuro, ben oltre il Covid.
Sarebbe il caso di lasciare alle nostre spalle questa rappresentazione, assieme a tutte le lacerazioni che ha prodotto nel tessuto sociale del Paese, nel tentativo di offrire una chiave di lettura critica dei processi in corso, anche su questo tema.
Il CGARS, il massimo organo di giustizia amministrativa in Sicilia, prima a marzo e poi a settembre, ha sollevato, con identiche motivazioni, due questioni di legittimità costituzionale volte a far dichiarare l’illegittimità della normativa che ha imposto ai sanitari l’obbligo vaccinale per il Sars-Cov-2. Il CGARS, che pure prospetta una pluralità di vizi di costituzionalità importanti, con serie e convincenti argomentazioni (come, fra gli altri, il superamento della soglia della normale tollerabilità degli effetti avversi, l’assenza del ruolo del medico di base nel prescrivere i vaccini, l’irragionevolezza di una disciplina sul consenso “libero” e informato da prestare a fronte dell'”obbligo” normativo, la sospensione dal lavoro e dall’intera retribuzione per il caso di mancato rispetto dell’obbligo) ha, tuttavia, posto alla base del proprio ragionamento un argomento davvero pericoloso per la sopravvivenza stessa della libertà di cura.
Un vero e proprio paradosso su cui pare il caso di soffermarsi. Benché, come osservato, i dubbi di costituzionalità sollevati dal CGARS siano molti ed importanti, è il fondamento su cui si regge la motivazione fornita dal CGARS (in particolare, sull’integrazione del presupposto di costituzionalità, come si vedrà tra breve) che lascia perplessi.
Tale argomentazione, infatti, è la base su cui si reggono tutte le numerose censure formulate, rivolte, come accennato, contro una serie di modalità di dubbia ragionevolezza con cui opera l’obbligo vaccinale. Il pericolo che si prospetta in questa sede risiede proprio nella eventualità che il pilastro su cui si regge la motivazione proposta dal CGARS non sia “corretto” dalla Corte costituzionale.
Se così fosse, anche se, eventualmente, fossero accolte tutte le censure proposte, gli esiti del giudizio di costituzionalità, lungi dal produrre un ampliamento della libertà di autodeterminazione con riferimento alla propria salute, potrebbero espandersi ben al di là del Covid, incidendo sulla tradizionale lettura della liberà di cura e minacciando la sua stessa consistenza.
Come osservato, rari sono stati i commenti a questa ordinanza e in alcuno di essi questo punto è stato messo in luce. Alcuni commenti si sono avuti non con riferimento all’ordinanza di rinvio alla Corte della questione da parte del CGARS, ma in relazione alla precedente ordinanza istruttoria del medesimo giudice, del gennaio 2022, con la quale il collegio giudicante ha fatto esercizio dei suoi ampi poteri riconosciuti dal codice del processo amministrativo per ottenere informazioni dalle autorità italiane preposte alla tutela della salute pubblica.
Buona parte di questi commenti si segnalano perché non hanno affrontato la questione giuridica contenuta nell’ordinanza, ma in quanto si sono concentrati piuttosto a rinverdire la banalizzazione mediatica delle posizioni in campo, come se si trattasse di un immaginario scontro tra no vax e pro vax, riuscendo addirittura ad additare gli stessi giudici siciliani come dei “no vax”, in quanto si sono posti il “dubbio” – di costituzionalità! (non quello individuale relativo alla necessità di sottoporsi a vaccinazione) della normativa impugnata.
A parte questi rari commenti, non risulta affatto diffusa la consapevolezza che la decisione della Consulta sull’ordinanza del CGARS possa avere importanti effetti per il nostro futuro e per il futuro stesso della libertà di cura, come tradizionalmente intesa. Per usare una metafora, tale ordinanza appare come un gigante (per l’importanza delle domande rivolte alla Consulta) con i piedi d’argilla (per il presupposto assunto a base della motivazione dell’ordinanza stessa).
Articolo di Carlo Iannello
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