Richiesta alle strutture sanitarie dell'adozione e capillare distribuzione territoriale dei tamponi salivari.
Premesso che il Decreto Legge governativo istitutivo del lasciapassare sanitario denominato Green Pass è incostituzionale e illegittimo, per i motivi appresso elencati, ma che essendo accettato dalla maggioranza della popolazione e applicato a tutti i livelli istituzionali, addirittura in maniera estensiva, cioè oltre quanto contemplato dal decreto legge, gioco forza si debba accettare almeno fino alla sua naturale decadenza giuridica (se non convertito in legge o se impugnato e annullato).
Ritengo quantomeno doveroso che le Strutture Sanitarie Regionali e Locali adottino come mezzo di accertamento per il rilascio del Green Pass provvisorio il tampone salivale, essendo quest’ultimo molto meno invasivo e costoso per i tanti che saranno obbligati a utilizzarlo con una notevole frequenza per ovvi motivi di lavoro e di spostamento.
In proposito rammento che il decreto legge n. 52 del 22 aprile 2021, convertito dalla legge del 17 giugno 2021 stabilisce tra i requisiti di ottenimento del Green Pass il possesso di un esito negativo di tampone molecolare o antigenico, senza escludere o privilegiare alcuna tipologia di accertamento clinico e che vi sono in commercio tamponi salivari abilitati al rilascio del Green Pass.
Ritengo che l’adozione e la capillare distribuzione sul territorio del tampone salivare sia doveroso sia per motivi pragmatici di utilità sociale ma soprattutto sia moralmente indispensabile per alleviare le ingiuste penalizzazioni, frutto di arbitrarie discriminazioni politiche, cui sono stati sottoposti i non vaccinati con questo decreto legge governativo, che ribadisco vìola la Costituzione e le leggi e regolamenti internazionali, di cui appresso.
In proposito mi permetto di rammentare che:
- le Leggi Speciali o “Preleggi” (che potremmo definire Leggi Primarie o Prioritarie, come la Costituzione o i Regolamenti dell’UE) prevalgono sulle leggi di grado inferiore come i Decreti Leggi nel caso vi fossero contrasti e contraddizioni tra le fonti;
- la Risoluzione 2361/2021 del Consiglio d'Europa, condanna ogni obbligo vaccinale e adozione discriminatoria di lasciapassare o green pass;
- il Regolamento n. 953/2021 - n. 36 - del Parlamento Europeo vieta la discriminazione fra coloro che hanno ricevuto una o più dosi di "vaccino", coloro che per vari motivi non hanno potuto riceverlo e coloro che hanno scelto di non essere vaccinati;
- ogni individuo ha il diritto di essere libero e di poter circolare e soggiornare liberamente sull'intero territorio nazionale (artt. 13 e 16 della Costituzione);
- ogni individuo ha il diritto di poter esprimere liberamente il proprio pensiero (art. 21 della Costituzione);
- ogni individuo ha il diritto di non essere obbligato ad alcun trattamento sanitario e che il legislatore “non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana” secondo l'art. 32 della Costituzione e l'artt 3 e 25 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, il Codice di Norimberga in particolare dai punti 1 al 7, e l'art. 3 della Carta di Nizza che è la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE) approvata nel 2007 dal Parlamento, Consiglio e Commissione Europea;
- ogni individuo ha il diritto di non essere in alcun modo discriminato e penalizzato, in base all'art. 36 del regolamento 2021/953 rettificato (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L. 211 del 15 giugno 2021) in tema di rilascio, verifica e accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE), il quale stabilisce che occorre evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate e all’art. 10 restringe la facoltà di richiesta del Green Pass solo a favore delle autorità sanitarie e di quelle aeroportuali;
- il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S), norma speciale che disciplina espressamente anche le attività di esercizio del commercio in genere, in particolare all’art. 187, prevede l’obbligo dell’accettazione da parte dell’esercente di un pubblico esercizio dell’accesso ai locali di qualsivoglia persona;
- ogni individuo ha il diritto e il dovere di svolgere un lavoro senza limiti e ostacoli (artt. 1 - 4 e 120 della Costituzione);
…………………
Tutto quanto premesso e rammentato mi permetto di ribadire che i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative degli atti compiuti in violazione di diritti (art. 28 della Costituzione). Pertanto ogni individuo che subisca una lesione ai suoi diritti civili ha la facoltà di ricorrere alle vie legali per tutelarsi da eventuali abusi e soprusi che dovesse patire a livello istituzionale e sociale, denunciando tutti coloro che gli impediscono di esercitare i suoi legittimi diritti costituzionali e giuridici, come il diritto di accesso alle cure, di viaggiare, di entrare in locali pubblici, di lavorare, di studiare, ecc., e che tali denunce (di carattere penale oltre che civile con eventuale richiesta di risarcimento danni arrecati), le quali secondo gli ambiti riguarderanno “l’omissione di soccorso” oppure “la violenza privata” oppure l’”omissione d’atti d’ufficio” ecc., avranno certamente successo dal punto di vista giurisprudenziale per i motivi indicati in premessa, cioè che le Leggi Speciali come la Costituzione e i Regolamenti dell’UE prevalgono sulle leggi di rango inferiore come i Decreti Legge. In conseguenza di ciò gli zelanti esecutori di tali decreti legge illegittimi e incostituzionali corrono il rischio di fungere da capri espiatori pagando in prima persona l’applicazione di leggi arbitrarie e discriminatorie.
Invito pertanto le autorità sanitarie a non violare il giuramento di Ippocrate e la loro deontologia professionale e a continuare a svolgere il loro dovere garantendo le cure a tutti senza distinzione alcuna e ad adottare scelte socialmente utili che riducano rischi e disagi alla popolazione come appunto il suggerito “tampone salivare” per il rilascio del lasciapassare sanitario temporaneo.
In questi tempi di estrema tensione sociale sarebbe meglio non alimentare la conflittualità e la discriminazione come stanno facendo a livello politico, per non rendersi complici e responsabili delle gravi ripercussioni che inevitabilmente ci saranno.
In Fede: Cav. Dott. Claudio Martinotti Doria
Cav. Dott. Claudio Martinotti Doria, blogger in rete dal 1996, ricercatore e divulgatore www.cavalieredimonferrato.it Faber est suae quisque fortunae
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