Il vaccino anti Covid, potrà mai essere imposto? Risponde l’Avv. Scifo
12.01.2021
Di Eliseo Bertolasi https://it.sputniknews.com/intervista/202101129996564-il-vaccino-anti-covid-potra-mai-essere-imposto-risponde-lavv-scifo/
La campagna vaccinale contro il Covid-19 sta proseguendo speditamente in tutta Italia, ma non mancano le polemiche sia dal punto di vista medico, sui possibili effetti collaterali del vaccino, sia sull’aspetto giuridico, per una sua eventuale forma di obbligatorietà, almeno relativamente ai soggetti di certe categorie professionali.
L’esecutivo sul sito ufficiale del Ministero della Salute nella sezione faq sui vaccini anti Covid-19 riferisce: “Al momento non è intenzione del Governo disporre l’obbligatorietà della vaccinazione. Nel corso della campagna sarà valutato il tasso di adesione dei cittadini”. Ciò nonostante il dibattito sulla obbligatorietà, o meno, della vaccinazione sta coinvolgendo sempre più esperti e politici con opinioni spesso divergenti tra di loro.
Ipotizzando che prima o poi si arrivi al tentativo d’imporre l’obbligo vaccinale contro il Covid-19, la legislazione vigente contempla questa possibilità? E in tal caso per imporre tale provvedimento potrà bastare l’ennesimo DPCM?
Sputnik Italia ne ha parlato con l’avvocato Francesco Scifo, esperto di diritto europeo, di diritti umani e patrocinante in Cassazione, nonché davanti alla CEDU e ad altri organi di giustizia europei.
— L’Articolo 32 della Costituzione italiana cita: “Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”. Avvocato con questa premessa il Governo italiano potrà mai decidere di rendere obbligatorio il vaccino anti-Covid?
— Innanzitutto, occorre fare una premessa per inquadrare il problema. Secondo il dott. David Martin e l’avvocato Robert Kennedy Jr. noi non siamo di fronte ad un vaccino, siamo di fronte ad un nuovo dispositivo medico: i prodotti Pfizer e Moderna che oggi chiamano vaccini, in realtà, non lo sono, gli mRNA sono dei piccolissimi, infinitesimali, nano medical device. Con il sistema di chiamarli vaccini hanno sia bypassato il tabù che vietava d’inserire nel corpo umano dispositivi medici senza il consenso dell’interessato, sia aggirato la normativa specifica internazionale più restrittiva. Che si tratti d’introduzione di un medical device e non di vaccini è confermato sempre dal dott. David Martin insieme al collega avv. Robert Kennedy jr., ad esempio, in questo link.
Tali fatti non vengono specificati né indicati nei moduli del consenso informato diffusi in Italia e pertanto deve considerarsi illegale la vaccinazione senza rendere noto tutto ciò ai destinatari cui viene introdotto un vettore meccanico.
Ora, come ha precisato Lei nella domanda, citando la Costituzione Italiana, la legge dello Stato non può in nessun caso (quindi mai) violare i limiti imposti dal rispetto della persona: questo significa che nessun Parlamento, né Governo può imporre alle persone d’inserire nel corpo un dispositivo medico invasivo e potenzialmente dagli effetti a medio e lungo periodo sconosciuti senza il consenso informato dell’interessato.
Basi giuridiche di tutela alla non obbligatorietà
— Quali sono le basi giuridiche che giustificherebbero la non obbligatorietà di un’eventuale imposizione?
— Le basi giuridiche per escludere tale obbligo sono varie ma basta citare la Carta dei diritti fondamentali Europea, art. 1, che recita: “La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata”. Nella sentenza del 9 ottobre 2001, causa C-377/98, Regno dei Paesi Bassi/Parlamento europeo e Consiglio dell’Unione europea (Racc. 2001, pag. I-7079), ai punti 70-77 della motivazione la Corte di giustizia ha confermato che il diritto fondamentale alla dignità umana è parte integrante del diritto dell’Unione.
La dignità umana non può pertanto subire pregiudizio, neanche in caso di limitazione di un diritto. Si deve aggiungere anche che la dignità della persona umana non è soltanto un diritto fondamentale in sé, ma costituisce la base stessa dei diritti fondamentali. La Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948 consacra la dignità umana nel preambolo: “Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana, e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo” (Fonte: Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea C 303/17 - 14.12.2007).
Ma pure gli artt. 2 e 3 della stessa Carta Europea succitata indirettamente la tutelano, senza dimenticare la Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo art. 3, oltre all’art. 2 della Costituzione Italiana che pone la dignità umana come diritto inviolabile in connessione con l’art. 3 e, infine, l’art.13 ed il secondo comma dell’art. 32 succitato e l’art.117.
— Per introdurre l’obbligatorietà vaccinale, osserva il costituzionalista Michele Ainis:“Non si può procedere attraverso un DPCM. E la decisione finale spetta al Parlamento”. Questa può essere una strada?
— Il prof. Ainis ha anche lui sottolineato, giustamente, che il nocciolo della questione è il rispetto della dignità umana. Tuttavia, nemmeno il Parlamento può obbligare nessuno a introdursi nel corpo dei prodotti seppure piccolissimi, perché tale obbligo lede la dignità umana e viola l’art. 32 e tutte le norme succitate. Figuriamoci l’abnormità di un DPCM sul punto: anche se oggi il Governo ha violato e viola spudoratamente la Costituzione non potrà farlo per sempre.
Il comportamento del datore di lavoro
— Andando nei casi concreti, parlando soprattutto di categorie sensibili: il datore di lavoro può imporlo e, in caso di rifiuto, licenziare o sanzionare il lavoratore?
— Ovviamente no. Il dispositivo medico a mRNA, fraudolentemente denominato vaccino, in base alla normativa vigente, non può essere richiesto dal datore di lavoro ai lavoratori per ragioni di sicurezza sul lavoro ai sensi della legge n. 81/2008 perché trattasi di prodotto di cui non sono sicuri gli effetti a breve, medio e lungo periodo, tali che l’Agenzia Europea dei Medicinali ne ha autorizzato solo “l’immissione in commercio condizionata” (Conditional marketing authorisation), misura questa “specificamente concepita per consentire una autorizzazione il più rapidamente possibile”.
Si rappresenta che è sufficiente ai fini del rispetto dell’art. 2087 c.c. per il datore di lavoro la mera applicazione dei Protocolli ad oggi disponibili e/o delle loro successive modifiche ed integrazioni, ovvero:
- dover fornire ai lavoratori un’informazione adeguata sulle misure necessarie per arginare il rischio di diffusione del Covid-19, lo stesso deve anche adoperarsi affinché sul luogo di lavoro venga rispettata la distanza interpersonale di un metro; per garantire la corretta areazione dei locali; fornire mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc..) ai lavoratori che operino in spazi comuni.
- L’azienda è poi tenuta ad assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago; ad adoperarsi al fine di ridurre il più possibile le occasioni di contatto tra fornitori/visitatori esterni ed il personale, dare disposizioni affinché i lavoratori, prima dell’accesso, vengano sottoposti al controllo della temperatura corporea e vietarne l’accesso qualora la stessa risulti superiore ai 37,5°.
Viceversa, il datore di lavoro NON PUO’ imporre, ad libitum, ulteriori trattamenti sanitari invasivi periodici o saltuari, né può prescriverli alcuna norma avente rango inferiore alla legge, come prevede l’art. 32 della Costituzione.
— Il governatore della Campania de Luca ha già illustrato il progetto di dotare i vaccinati di una card col chip lasciapassare per aver vita sociale. Se questa sarà la soluzione alla non obbligatorietà, non ci sarà poi il rischio di creare forme di discriminazione sociale nei confronti di coloro che vorranno far valere il loro diritto di non vaccinarsi, di fatto relegandoli all’emarginazione?
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